maggioranze per la proroga di Srl,
le cui clausole estendano la limitata responsabilità dei soci
Cass. 23.02.1984, n. 1296
Arch. civ.
1985, pag. 169
Dir. fall.
1984, II, pag. 413
Giur. comm.
1984, II, pag. 709
Riv. not. 1985,
II, pag. 713
Deve essere considerata (alla
luce della disciplina propria delle) società di persone, e non società a
responsabilità limitata, benché qualificata in quest'ultimo senso in sede di
costituzione, la società il cui atto costitutivo preveda a carico dei soci
l'obbligo di ulteriori apporti oltre i conferimenti iniziali, non determinati
ex ante, ma determinabili solo in rapporto alle future non prevedibili
necessità connesse al conseguimento del fine sociale, nonché l'obbligo di
partecipazione alle perdite oltre il limite dei conferimenti in considerazione
dell'incompatibilità di dette clausole con i connotati essenziali delle società
di capitali.
Pertanto, per la proroga della
durata di una tale società fissata nell'atto costitutivo, non è sufficiente la
maggioranza di cui all'art. 2486 c.c., relativo alle società a responsabilità
limitata, bensì occorre il consenso di tutti i soci a norma dell'art. 2252,
c.c., applicabile alle società in nome collettivo in virtù del successivo art.
2293, c.c.